Art. 1
In vigore dal 18 set 1887
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge del 13 novembre 1859, n. 3725;
Veduta la deliberazione in data 10 aprile 1886, con la quale il comune di Portoferraio si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i 3/5 della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della scuola tecnica oltre a provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso per tale scuola, a sensi della predetta legge 13 novembre 1859;
Vista la deliberazione in data 5 giugno 1886, con la quale la Deputazione provinciale di Livorno, approvando la deliberazione del Consiglio comunale di Portoferraio autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso;
Veduta la legge 28 giugno 1887, n. 4619;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
A cominciare dal 1° ottobre 1887 è istituita nel comune di Portoferraio una scuola tecnica governativa di 3ª classe.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 agosto 1887.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-08-07;4876#art-1