Art. 1

In vigore dal 18 set 1887
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge del 13 novembre 1859, n. 3725; Veduta la deliberazione in data 10 aprile 1886, con la quale il comune di Portoferraio si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i 3/5 della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della scuola tecnica oltre a provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso per tale scuola, a sensi della predetta legge 13 novembre 1859; Vista la deliberazione in data 5 giugno 1886, con la quale la Deputazione provinciale di Livorno, approvando la deliberazione del Consiglio comunale di Portoferraio autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso; Veduta la legge 28 giugno 1887, n. 4619; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. A cominciare dal 1° ottobre 1887 è istituita nel comune di Portoferraio una scuola tecnica governativa di 3ª classe. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 agosto 1887. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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Art. 1 Che instituisce una scuola tecnica in Portoferraio. — Testo vigente | Portale Normativo