Art. 1
In vigore dal 18 set 1887
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 13 novembre 1859, n. 3725;
Veduta la deliberazione in data 16 giugno 1886, con la quale il comune di Mondovì si obbliga di versare annualmente all'Erario governativo i 3/5 della spesa effettiva per il personale dirigente insegnante della scuola tecnica, oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del Comune stesso per tale scuola, a sensi della predetta legge 13 novembre 1859;
Vista la deliberazione in data 28 giugno 1886, con la quale la Deputazione provinciale di Cuneo, approvando la deliberazione del Consiglio comunale di Mondovì, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del Comune stesso;
Veduta la legge 28 giugno 1886, n. 4619;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
A cominciare dal 1° ottobre 1887 è istituita nella città di Mondovì una scuola tecnica governativa di 3ª classe.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 agosto 1887.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-08-07;4875#art-1