Art. 1

In vigore dal 8 nov 1887
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge del 13 novembre 1859, n. 3725, e il decreto del Regio Commissario generale straordinario per l'Umbria, in data del 2 novembre 1860; Veduto il R. decreto del 10 febbraio 1861, n. 4649; Veduto che per la Convenzione passata fra il Governo ed il Municipio di Rieti in data 15 dicembre 1885, è stabilito che lo stesso Municipio, affine di ottenere che il suo Liceo sia convertito in governativo, si obbliga, fra le altre condizioni, a rinunciare alla somma di lire 16438 66 che a titolo di sussidio per la pubblica istruzione gli era stato assegnato a carico del pubblico Erario col decreto sopra citato del 10 febbraio 1861, e si obbliga ancora lo stesso Municipio di pagare annualmente allo Stato la somma di lire 500 in due rate uguali, la prima in dicembre, l'altra nel giugno successivo; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: A cominciare dal 1° ottobre 1887 al Liceo di Rieti sono conferite tutte le prerogative dei Licei Regi, così per gli effetti legali degli studi come per i diritti e i doveri del personale che vi sarà eletto dallo Stato a termini delle leggi sulla pubblica istruzione, e ciò fino a che saranno adempiuti dal Municipio gli obblighi assunti nell'accennata Convenzione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 luglio 1887. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-25;4992#art-1

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Art. 1 Che conferisce le prerogative dei Licei Regi al Liceo di Rieti. — Testo vigente | Portale Normativo