Art. 1
In vigore dal 8 nov 1887
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge del 13 novembre 1859, n. 3725, e il decreto del Regio Commissario generale straordinario per l'Umbria, in data del 2 novembre 1860;
Veduto il R. decreto del 10 febbraio 1861, n. 4649;
Veduto che per la Convenzione passata fra il Governo ed il Municipio di Rieti in data 15 dicembre 1885, è stabilito che lo stesso Municipio, affine di ottenere che il suo Liceo sia convertito in governativo, si obbliga, fra le altre condizioni, a rinunciare alla somma di lire 16438 66 che a titolo di sussidio per la pubblica istruzione gli era stato assegnato a carico del pubblico Erario col decreto sopra citato del 10 febbraio 1861, e si obbliga ancora lo stesso Municipio di pagare annualmente allo Stato la somma di lire 500 in due rate uguali, la prima in dicembre, l'altra nel giugno successivo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
A cominciare dal 1° ottobre 1887 al Liceo di Rieti sono conferite tutte le prerogative dei Licei Regi, così per gli effetti legali degli studi come per i diritti e i doveri del personale che vi sarà eletto dallo Stato a termini delle leggi sulla pubblica istruzione, e ciò fino a che saranno adempiuti dal Municipio gli obblighi assunti nell'accennata Convenzione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 luglio 1887.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-25;4992#art-1