Art. 1

In vigore dal 24 set 1887
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge del 13 novembre 1859, n. 3725; Veduta la deliberazione in data 25 maggio 1887 con la quale il comune di Bari si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i 3/5 della spesa effettiva per il personale di una scuola tecnica, oltre al provvedere a quanto altro sia a carico del Comune stesso per tale scuola, a sensi della predetta legge 13 novembre 1859; Veduta la deliberazione in data 28 giugno 1887 con la quale la Deputazione provinciale di Bari approvando la suddetta deliberazione del Consiglio comunale del capoluogo, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso; Veduta la legge in data 28 giugno 1887, n. 4619; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. A cominciare dal 1° ottobre 1887 è istituita nella città di Bari una scuola tecnica governativa di 1ª classe. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 25 luglio 1887. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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Art. 1 Che istituisce in Bari una Scuola tecnica di 1ª classe. — Testo vigente | Portale Normativo