Art. 1

In vigore dal 18 set 1887
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 13 novembre 1859, n. 3725; Veduta la legge in data 28 giugno 1887, n. 4619, che approva il bilancio dì previsione del Ministero di Pubblica Istruzione per l'anno finanziario 1887-88; Veduto che al capitolo 43 del bilancio stesso sono stanziati i fondi per la istituzione in Torino di una 5ª Scuola tecnica governativa; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. A cominciare dal 1° ottobre 1887 è instituita nella città di Torino una 5ª Scuola tecnica governativa di 1ª classe nella forma prescritta dagli articoli 279 e 280 della legge 13 novembre 1859, n. 3725. La Scuola avrà la denominazione di Giulio Carlo Ignazio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 25 luglio 1887. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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Art. 1 Che instituisce una scuola tecnica in Torino. — Testo vigente | Portale Normativo