Art. 1

In vigore dal 13 set 1887
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 13 novembre 1859, n. 3725; Veduta la deliberazione in data 22 marzo 1887, con la quale il Consiglio provinciale di Cosenza si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i tre quinti della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della Scuola tecnica, oltre al provvedere a quant'altro sia a carico della provincia stessa per tale Scuola, a sensi della predetta legge 13 novembre 1859; Vista la legge 28 giugno 1887, n. 4619; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. A cominciare dal 1° ottobre 1887 è istituita nella città di Cosenza una Scuola tecnica governativa di 3ª classe. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 25 luglio 1887. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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Art. 1 Che istituisce in Cosenza una Scuola tecnica governativa di 3ª classe. — Testo vigente | Portale Normativo