Art. 1
In vigore dal 11 set 1887
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 13 novembre 1859, n. 3725;
Vedute le deliberazioni in data 9 maggio e 5 settembre 1886 con la quale il comune di Crema si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i 3/5 della spesa effettiva pel personale dirigente ed insegnante della scuola tecnica, oltre al provvedere quant'altro sia a carico del comune stesso per tale scuola a sensi della predetta legge 13 novembre 1859;
Vista la deliberazione in data 10 gennaio 1887 con la quale la Deputazione provinciale di Cremona approvando la deliberazione del Consiglio comunale di Crema autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso;
Vista la legge 28 giugno 1887, n. 4619;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
A cominciare dal 1° ottobre 1887 è istituita nella città di Crema una scuola tecnica governativa di 3ª classe.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 25 luglio 1887.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-25;4849#art-1