Art. 1

In vigore dal 18 lug 1894
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 13 novembre 1859, n. 3725; Veduta la deliberazione in data 20 ottobre 1886, con la quale il comune di Mazara del Vallo, si obbliga di versare annualmente all'Erario governativo i 3/5 della spesa effettiva per il personale dirigente e insegnante della Scuola tecnica, oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso per tale scuola, a sensi della predetta legge 13 novembre 1859; Vista la deliberazione in data 22 novembre 1886, con la quale la Deputazione provinciale di Trapani, approvando la deliberazione del Consiglio comunale di Mazara del Vallo, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso; Veduta la legge 28 giugno 1887, n. 4619; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. A cominciare dal 1° ottobre 1887 è istituita nella città di Mazara del Vallo una scuola tecnica governativa di 3ª classe. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 25 luglio 1887. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 3 giugno 1894, n. 262 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La Regia scuola tecnica di Mazara del Vallo e' soppressa dal 1° ottobre 1894".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-25;4846#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Che instituisce una Scuola tecnica governativa di 3ª classe in Mazara del Vallo. — Testo vigente | Portale Normativo