Art. 1
In vigore dal 11 set 1887
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge del 13 novembre 1859, n. 3725;
Veduta la deliberazione in data 12 febbraio 1887, con la quale il comune di Montepulciano si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i 3/5 della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della scuola tecnica, oltre a provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso per tale scuola, a senso della predetta legge 13 novembre 1859;
Veduta la deliberazione in data 14 marzo 1887, con la quale la Deputazione provinciale di Siena, approvando la deliberazione del Consiglio comunale di Montepulciano autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso;
Vista la legge 21 giugno 1887, n. 4619;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
A cominciare dal 1° ottobre 1887 è istituita nel comune di Montepulciano una scuola tecnica governativa di 3ª classe.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 25 luglio 1887.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-25;4845#art-1