Art. 1

In vigore dal 9 set 1887
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 13 novembre 1859, n. 3725; Veduta la deliberazione in data 23 marzo 1887, con la quale il Consiglio provinciale di Teramo, su proposta della Deputazione del Consiglio stesso, si obbliga di versare annualmente all'Erario governativo la metà della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante di una Scuola tecnica nel comune di Penne; Veduta la deliberazione in data 8 gennaio 1887, con la quale il comune di Penne si obbliga di provvedere a quanto altro dalla citata legge 13 novembre 1859, è posto a carico dell'Amministrazione comunale per la scuola di cui si tratta; Vista l'approvazione data il 17 aprile 1887 dalla Deputazione provinciale a siffatta deliberazione del Municipio di Penne con la conseguente autorizzazione al vincolo della somma necessaria nel bilancio del comune stesso; Veduta la legge 28 giugno 1887, n. 4619; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. A cominciare dal 1° ottobre 1887 è istituita nella città di Penne una Scuola tecnica governativa di 3ª classe. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 25 luglio 1887. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-25;4843#art-1

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Art. 1 Che istituisce nella citta' di Penne una Scuola tecnica governativa di 3ª classe. — Testo vigente | Portale Normativo