Art. 1
In vigore dal 9 set 1887
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 13 novembre 1859, n. 3725;
Vedute le deliberazioni in data 26 marzo e 25 aprile 1887, con le quali il comune di Aquila si obbliga di versare annualmente all'Erario governativo i 3/5 della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della scuola tecnica, oltre al provvedere a quanto altro sia a carico del Comune stesso per tale scuola, a sensi della predetta legge 13 novembre 1859;
Vista la deliberazione 16 maggio 1887, con la quale la Deputazione provinciale di Aquila, approvando le deliberazioni suddette, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune di Aquila;
Vista la legge 28 giugno 1887, n. 4619;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
A cominciare dal 1° ottobre 1887, è istituita nella città di Aquila una scuola tecnica governativa di 3ª classe.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 25 luglio 1887.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-25;4841#art-1