Art. 1

In vigore dal 9 set 1887
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge del 13 novembre 1859, n. 3725; Veduta la deliberazione in data 20 maggio 1887 con la quale il comune di Aosta si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i 3/5 della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante nella scuola tecnica, oltre a provvedere quant'altro sia a carico del comune stesso per tale scuola, a sensi della predetta legge 13 novembre 1859; Vista la deliberazione in data 2 giugno 1887 con la quale la Deputazione provinciale di Torino, approvata la deliberazione del Consiglio comunale di Aosta, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso; Veduta la legge 28 giugno 1887, n. 4619; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. A cominciare dal 1° ottobre 1887 è istituita nella città di Aosta una Scuola Tecnica governativa di 3ª classe. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 25 luglio 1887. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-25;4840#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Che istituisce nella citta' di Aosta una Scuola tecnica governativa di 3ª classe. — Testo vigente | Portale Normativo