Art. 1
In vigore dal 9 set 1887
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge del 13 novembre 1859, n. 3725;
Veduta la deliberazione in data 20 maggio 1887 con la quale il comune di Aosta si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i 3/5 della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante nella scuola tecnica, oltre a provvedere quant'altro sia a carico del comune stesso per tale scuola, a sensi della predetta legge 13 novembre 1859;
Vista la deliberazione in data 2 giugno 1887 con la quale la Deputazione provinciale di Torino, approvata la deliberazione del Consiglio comunale di Aosta, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso;
Veduta la legge 28 giugno 1887, n. 4619;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
A cominciare dal 1° ottobre 1887 è istituita nella città di Aosta una Scuola Tecnica governativa di 3ª classe.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 25 luglio 1887.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-25;4840#art-1