Art. 2
In vigore dal 11 ott 1887
.
In virtù della stessa convenzione cessa di avere effetto col 30 del prossimo settembre il Nostro decreto 31 ottobre 1884, col quale si provvedeva alla istituzione del solo ginnasio nella detta città.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 luglio 1887.
UMBERTO.
Coppino.
Visto: Il Guardasigilli: Zanardelli.
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