Art. 1

In vigore dal 7 set 1887
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la Legge 10 febbraio 1861 per l'istruzione secondaria nelle provincie napoletane; Veduto che per la Convenzione passata tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Municipio di Rossano in data 29 gennaio 1887, è stabilito che lo stesso Comune, a fine di ottenere che sia dichiarato governativo il suo Ginnasio, si obbliga, fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il materiale necessario, ma di corrispondere eziandio all'Erario dello Stato la somma che a forma della precitata Legge richiedesi pel pagamento degli stipendi al personale del Ginnasio, e che per ora è stabilita in annue lire diciassettemila centotrentasei (17,136). Veduto il Bilancio della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1887-88; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: A cominciare dal 1ª ottobre 1887 al Ginnasio Comunale di Rossano sono conferite tutte le prerogative dei Ginnasi regi cosi per gli effetti legali degli studi, come pei diritti e doveri del personale che vi sarà nominato dallo Stato a termini delle Leggi sulla Pubblica Istruzione; e ciò fino a che saranno adempiuti dal Comune gli obblighi assunti nell'accennata Convenzione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 luglio 1887. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-14;4828#art-1

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Art. 1 Che conferisce le prerogative dei ginnasi Regi al ginnasio comunale di Rossano. — Testo vigente | Portale Normativo