Art. 1
In vigore dal 7 set 1887
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la Legge 10 febbraio 1861 per l'istruzione secondaria nelle provincie napoletane;
Veduto che per la Convenzione passata tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Municipio di Rossano in data 29 gennaio 1887, è stabilito che lo stesso Comune, a fine di ottenere che sia dichiarato governativo il suo Ginnasio, si obbliga, fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il materiale necessario, ma di corrispondere eziandio all'Erario dello Stato la somma che a forma della precitata Legge richiedesi pel pagamento degli stipendi al personale del Ginnasio, e che per ora è stabilita in annue lire diciassettemila centotrentasei (17,136).
Veduto il Bilancio della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1887-88;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
A cominciare dal 1ª ottobre 1887 al Ginnasio Comunale di Rossano sono conferite tutte le prerogative dei Ginnasi regi cosi per gli effetti legali degli studi, come pei diritti e doveri del personale che vi sarà nominato dallo Stato a termini delle Leggi sulla Pubblica Istruzione; e ciò fino a che saranno adempiuti dal Comune gli obblighi assunti nell'accennata Convenzione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 luglio 1887.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-14;4828#art-1