Art. 1
In vigore dal 8 nov 1887
UMBERTO I
par grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725;
Veduto che per la Convenzione passata tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Municipio di Gubbio in data 23 febbraio 1887 è stabilito che lo stesso Municipio a fin di ottenere che nella città di Gubbio sia istituito un ginnasio governativo, si obbliga, fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il materiale necessario, ma di corrispondere eziandio all'erario dello Stato la somma che a forma della precitata legge richiedesi pel pagamento degli stipendi al personale del ginnasio e che per ora è stabilita in annue lire dodicimilaseicentottantotto (L. 12688);
Veduto il bilancio dell'Istruzione Pubblica per esercizio 1887-88;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
A cominciare dal 1° ottobre 1887 è istituito nella città di Gubbio un ginnasio governativo nella forma prescritta dalla predetta legge del 13 novembre 1859.
Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo di Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 luglio 1887.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-07;4991#art-1