Art. 1
In vigore dal 16 ott 1887
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725;
Veduto che per la Convenzione passata tra il municipio di Ascoli e il Ministero della Pubblica Istruzione in data 22 gennaio 1886, è stabilito che lo stesso comune, a fin di ottenere che sia dichiarato governativo il suo Liceo si obbliga, fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il materiale necessario, ma di corrispondere altresì all'erario dello Stato la somma di annue lire diciottomila cinquecentosettantaquattro (lire 58,574) che a forma della succitata legge richiedesi pel pagamento degli stipendi al personale del Liceo;
Veduto il bilancio della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1887-88;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,
Abbiamo decretato e decretiamo:
A cominciare dal 1° ottobre 1887 al Liceo pareggiato di Ascoli sono conferite tutte le prerogative dei Licei Regi così per gli effetti legali degli studi che vi si compiono come pei diritti e doveri del personale che vi sarà eletto dallo Stato ai termini delle leggi sulla Pubblica Istruzione, e ciò fino a che saranno adempiuti dal Comune gli obblighi assunti nell'accennata Convenzione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 luglio 1887.
UMBERTO
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-07;4954#art-1