Art. 1

In vigore dal 1 ott 1887
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 10 febbraio 1861 per l'istruzione secondaria nelle provincie napolitane; Veduto che per la Convenzione passata tra il municipio di Gravina e il Ministero della Pubblica Istruzione in data 15 ottobre 1886 è stabilito che lo stesso comune, a fin di ottenere che il suo ginnasio sia dichiarato governativo, si obbliga, fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il materiale necessario, ma di corrispondere altresì all'erario dello Stato la somma annua di lire diciassettemila (L. 17,000) la quale a forma della precitata legge richiedesi pel pagamento degli stipendi al personale del ginnasio; Veduto il bilancio della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1887-1888; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione. Abbiamo decretato e decretiamo: A cominciare dal 1° ottobre 1887 al ginnasio comunale di Gravina sono conferite tutte le prerogative dei ginnasi regi così per gli effetti legali degli studi come pei diritti e doveri del personale che vi sarà eletto dallo Stato a termini delle leggi sulla Pubblica Istruzione, e ciò fino a che saranno adempiuti dal comune gli obblighi assunti nella accennata Convenzione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 luglio 1887. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-07;4911#art-1

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Art. 1 Che conferisce le prerogative dei ginnasi Regi al ginnasio comunale di Gravina. — Testo vigente | Portale Normativo