Art. 1
In vigore dal 21 set 1887
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 13 novembre 1859, n. 3725;
Veduto che per la Convenzione passata tra il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Municipio di Siena, in data 29 gennaio 1887, è stabilito che lo stesso comune, a fin di ottenere che il suo ginnasio sia convertito in governativo, si obbliga, fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il materiale necessario, ma di corrispondere eziandio all'Erario dello Stato la somma che a forma della precitata legge richiedesi pel pagamento degli stipendi al personale del ginnasio, e che per ora è stabilita in annue lire dodicimila cinquecentoquaranta (L. 12540);
Veduto il bilancio della Pubblica Istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,
Abbiamo decretato e decretiamo:
A cominciare dal 1° ottobre 1887, al ginnasio comunale di Siena sono conferite tutte le prerogative dei ginnasi Regi, così per gli effetti legali degli studi, come pei diritti e doveri del personale che vi sarà eletto dallo Stato àtermini delle leggi sulla Pubblica Istruzione, e ciò fino a che saranno adempiuti dal comune gli obblighi assunti nell'accennata Convenzione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 luglio 1887.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-07;4883#art-1