Art. 1

In vigore dal 17 set 1887
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725; Veduto che per la Convenzione passata tra il municipio di Faenza e il Governo in data 24 gennaio 1887, è stabilito che lo stesso comune a fine di ottenere che sia dichiarato governativo il suo ginnasio, si obbliga fra le altre condizioni non solo di provvedere il locale e tutto il materiale necessario, ma di corrispondere altresì all'Erario dello Stato la somma che a forma della precitata legge richiedesi pel pagamento degli stipendi al personale del ginnasio, e che per ora è stabilito in annue lire quattordicimila trecento (L. 14,300); Veduto il bilancio dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1887-88; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo: A cominciare dal 1° ottobre 1887 al ginnasio comunale di Faenza sono conferite tutte le prerogative dei ginnasi Regi così per gli effetti legali degli studi, come pei diritti e doveri del personale che vi sarà eletto dallo Stato a termini delle leggi sulla pubblica istruzione, e ciò fino a che saranno adempiuti dal comune gli obblighi assunti nell'accennata Convenzione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 luglio 1887. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-07;4869#art-1

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Art. 1 Che concedono le prerogative dei ginnasi regi al ginnasio comunale di Faenza e di Lugo. — Testo vigente | Portale Normativo