Art. 1
In vigore dal 7 set 1887
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725;
Veduto che per la Convenzione passata tra il Municipio di Urbino e il Governo in data 26 aprile 1886 è stabilito che lo stesso Comune, a fine di ottenere che sia dichiarato governativo il suo Ginnasio, si obbliga fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il materiale necessario, ma di corrispondere altresì all'Erario dello Stato la somma, che a forma della precitata legge richiedesi pel pagamento degli stipendi al personale del Ginnasio, e che per ora è stabilita in annue lire dodicimila cinquecentoquaranta (lire 12,540);
Veduto il bilancio dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio 1887-88.
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.
Abbiamo decretato e decretiamo:
A cominciare dal 1° ottobre 1887 al Ginnasio comunale di Urbino sono conferite tutte le prerogative dei Ginnasi Regi cosi per gli effetti legali degli studi che vi si compiono, come pei diritti e doveri del personale che vi sarà eletto dallo Stato a termini delle leggi sulla pubblica istruzione; e ciò fino a che saranno adempiuti dal Comune gli obblighi assunti nell'accennata Convenzione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 luglio 1887.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-07;4825#art-1