Art. 1

In vigore dal 6 set 1887
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725; Veduto che per la convenzione passata tra il Municipio di Spezia e il Governo, in data del 20 giugno 1886, è stabilito che lo stesso Comune, a fin di ottenere che il suo Liceo sia dichiarato governativo, si obbliga, fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il materiale necessario, ma di corrispondere altresì all'Erario dello Stato la somma che, a forma della precitata legge, richiedesi pel pagamento degli stipendi, al personale del Liceo, e che per ora è stabilita in annue lire ventimila novecentodieci (L. 20,910); Veduto il bilancio della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1887-88; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo: A cominciare dal 1° ottobre 1887 al Liceo pareggiato di Spezia sono conferite tutte le prerogative dei Licei Regi, così per gli effetti legali degli studi che vi si compiono, come pei diritti e doveri del personale che vi sarà eletto dallo Stato, à termini delle leggi sulla Pubblica Istruzione, e ciò fino a che saranno adempiuti gli obblighi assunti nell'accennata convenzione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 luglio 1887. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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Art. 1 Che conferisce le prerogative dei licei Regi al Liceo di Spezia. — Testo vigente | Portale Normativo