Art. 1
In vigore dal 6 set 1887
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725;
Veduto che per la Convenzione passata tra il Governo e il municipio d'Imola in data 10 luglio 1886 è stabilito che lo stesso comune, a fin di ottenere che sia dichiarato governativo il suo ginnasio, si obbliga, fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il materiale necessario, ma di corrispondere altresì all'erario dello Stato la somma che a forma della predetta legge richiedesi pel pagamento degli stipendi al personale del ginnasio e che per ora è stabilita in annue lire quattordicimila trecento (L. 14300);
Veduto il bilancio della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1887-88;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,
Abbiamo decretato e decretiamo:
A cominciare dal 1° ottobre 1887 al Ginnasio di Imola sono conferite tutte le prerogative dei ginnasi regi così per gli effetti legali degli studi che vi si compiono come per i diritti e doveri del personale che vi sarà eletto dallo Stato ai termini delle leggi sulla Pubblica Istruzione, e ciò fino a che saranno adempiuti dal comune gli obblighi assunti nell'accennata Convenzione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 luglio 1887.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-07;4823#art-1