Art. 1
In vigore dal 4 set 1887
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725;
Veduto che per la Convenzione passata tra il Ministero della Pubblica Istruzione ed il municipio di Vigevano in data 10 maggio 1887, è stabilito che lo stesso comune a fin di ottenere che sia dichiarato governativo il suo Liceo, si obbliga fra le altre condizioni non solo di provvedere il locale e tutto il materiale necessario, ma di corrispondere eziandio all'Erario dello Stato la somma che a forma della precitata legge richiedesi pel pagamento degli stipendi al personale del Liceo, e che per ora è stabilito in annue lire dieciassettemila centonovantaquattro (L. 17,194);
Veduto il bilancio dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1887-1888;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
A cominciare dal 1° ottobre 1887 al Liceo di Vigevano sono conferite tutte le prerogative dei Licei Regi così per gli effetti legali degli studi che vi si compiono, come pei diritti e doveri del personale che vi sarà eletto dallo Stato a termini delle leggi sulla pubblica istruzione, e ciò fino a che saranno adempiuti dal comune gli obblighi assunti nell'accennata Convenzione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 luglio 1887.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-07-07;4820#art-1