Art. 1
In vigore dal 19 ago 1887
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto del 26 aprile 1885, n. MDCCXIV (serie 3ª, parte supplementare), col quale è eretta in ente morale la fondazione Donetti, per posti di studio a favore dei giovani di Bussana;
Veduto lo schema di statuto organico compilato dalla commissione amministrativa;
Udito il consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato lo statuto organico per la fondazione Donetti a favore dei giovani di Bussana, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 giugno 1887.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 22 luglio 1887.
Reg. 158. Atti del Governo a f. 44. Pinelli-Ragusa.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI.
COPPINO.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-06-26;2625#art-1