Art. 1

In vigore dal 19 ago 1887
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il Nostro decreto del 26 aprile 1885, n. MDCCXIV (serie 3ª, parte supplementare), col quale è eretta in ente morale la fondazione Donetti, per posti di studio a favore dei giovani di Bussana; Veduto lo schema di statuto organico compilato dalla commissione amministrativa; Udito il consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato lo statuto organico per la fondazione Donetti a favore dei giovani di Bussana, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 giugno 1887. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 22 luglio 1887. Reg. 158. Atti del Governo a f. 44. Pinelli-Ragusa. Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI. COPPINO.
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Art. 1 Che approva lo statuto organico per la fondazione Donetti a favore dei giovani di Bussana. — Testo vigente | Portale Normativo