Art. 1

In vigore dal 9 ago 1887
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Visto il testamento olografo 20 aprile 1872 con cui il fu Antonio Selmi istituiva suo erede universale la congregazione di carità di Argenta (Ferrara) per l'impianto di un orfanotrofio maschile; Vista la domanda per la costituzione dell'orfanotrofio suddetto in ente morale e per l'autorizzazione ad accettare l'eredità di cui sopra; Visto il voto della deputazione provinciale di Ferrara in data 21 settembre 1886; Viste le leggi 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare per parte dei corpi morali e 3 agosto 1862 sulle opere pie; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'orfanotrofio Selmi in Argenta è costituito in ente morale da amministrarsi da quella congregazione di carità ed è autorizzato ad accettare l'eredità che ne costituisce il patrimonio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 giugno 1887. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 15 luglio 1887. Reg. 158. Atti del Governo a f. 5. Pellizzoli. Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-06-26;2610#art-1

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Art. 1 Che erige in ente morale l'Orfanotrofio Selmi in Argenta (Ferrara) e l'autorizza ad accettare la eredita' disposta dal suddetto fondatore. — Testo vigente | Portale Normativo