Art. 1
In vigore dal 9 ago 1887
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Visto il testamento olografo 20 aprile 1872 con cui il fu Antonio Selmi istituiva suo erede universale la congregazione di carità di Argenta (Ferrara) per l'impianto di un orfanotrofio maschile;
Vista la domanda per la costituzione dell'orfanotrofio suddetto in ente morale e per l'autorizzazione ad accettare l'eredità di cui sopra;
Visto il voto della deputazione provinciale di Ferrara in data 21 settembre 1886;
Viste le leggi 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare per parte dei corpi morali e 3 agosto 1862 sulle opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
L'orfanotrofio Selmi in Argenta è costituito in ente morale da amministrarsi da quella congregazione di carità ed è autorizzato ad accettare l'eredità che ne costituisce il patrimonio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 giugno 1887.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 15 luglio 1887.
Reg. 158. Atti del Governo a f. 5. Pellizzoli.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI.
CRISPI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-06-26;2610#art-1