Art. 1

In vigore dal 18 set 1887
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725, pubblicala in Sicilia col decreto Prodittatoriale 17 ottobre 1860; Veduto il bilancio dell'Istruzione Pubblica: esercizio finanziario 1887-88; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: A cominciare dal 1° ottobre 1887 è istituito nella città di Palermo un quarto ginnasio governativo nella forma prescritta dalla predetta legge e dal suaccennato decreto 17 ottobre 1860. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 giugno 1887. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-06-23;4873#art-1

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Art. 1 Che instituisce un ginnasio governativo in Palermo. — Testo vigente | Portale Normativo