Art. 1
In vigore dal 17 set 1887
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725;
Veduto il bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio 1887-1888;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione,
Abbiamo decretato e decretiamo:
A cominciare dal 1° ottobre 1887 è istituito nella città di Roma un quarto ginnasio governativo nella forma prescritta dalla predetta legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 giugno 1887.
UMBERTO.
Coppino.
Visto: Il Guardasigilli: Zanardelli.
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