Art. 3
In vigore dal 20 lug 1887
È approvato il corrispondente statuto organico in data 28 marzo 1887 composto di diciannove articoli, sostituendosi all'articolo 16 il seguente:
«Art. 16. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e sono poi redatte in iscritto dal segretario e firmate, dopo lettura, da tutti i membri intervenuti all'adunanza.»
Detto statuto sarà visto e sottoscritto dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 giugno 1887.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 28 giugno 1887.
Reg. 157. Atti del Governo a. f. 111. Pellizzoli.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI.
CRISPI.
Storico versioni
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