Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-05-26;4541#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Che dichiara non comprese nel divieto d'esportazione, emanato col R. decreto n. 2417 (Serie 3ª), le vinacce, i vinacciuoli, l'uva secca, l'uva da vino pigiata e l'uva da tavola. — Testo vigente | Portale Normativo