Art. 1
In vigore dal 11 giu 1887
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista l'istanza 28 novembre 1886 della giunta municipale di Montegrino, in provincia di Como, diretta ad ottenere la erezione del locale asilo infantile in corpo morale e l'approvazione del relativo statuto organico;
Vista la deliberazione 6 gennaio 1886, con cui il consiglio comunale di Montegrino divisò di accettare il legato di lire 7000 disposto dal fu Domenico Sartorio con testamento 3 dicembre 1884 per la istituzione di detto asilo;
Visti gli atti e documenti prodotti a corredo, da cui risulta che l'asilo stesso è provvisto di mezzi sufficienti allo adempimento del benefico suo scopo, potendo contare sopra una rendita annua di lire 1290, e ritenuto che lo statuto organico redatto dall'apposita sua commissione amministratrice apparisce in tutto conforme all'indole della pia istituzione ed alle vigenti disposizioni di legge;
Viste le deliberazioni 23 dicembre 1886 e 24 marzo 1887 della deputazione provinciale di Como;
Visti gli articoli 15 e 25 della legge 3 agosto 1862, n. 753, sulle opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'asilo infantile del comune di Montegrino è eretto in corpo morale ed autorizzato ad accettare il pio lascito Sartorio di cui sopra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-05-05;2547#art-1