Art. 1

In vigore dal 16 set 1887
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista l'istanza del comune di Borgomanero tendente ad ottenere l'autorizzazione ad unire in un solo ente i due legati Valenzasca e Brunelli-Majoni; Vista la legge del 13 novembre 1859 e il regolamento delle scuole tecniche approvato con reale decreto del 21 giugno 1885; Visti i testamenti di Giovanni Battista Valenzasca rogati in atti di Sigismondo Mongini in Borgomanero in data degli 11 novembre e 18 dicembre 1872, e quelli di Luigia Brunelli vedova Majoni pubblicati dallo stesso notaio Sigismondo Mangimi il 13 febbraio 1872; Visti i decreti reali con cui vennero erette in enti morali le due fondazioni, l'uno riguardante il lascito Brunelli-Majoni con data del 31 agosto 1873 e il secondo concernente il legato Valenzasca colla data del 3 novembre 1873; Ritenuto che l'una e l'altra delle due fondazioni hanno per iscopo la istruzione media, e cioè la prima, l'istituzione di una scuola di contabilità e corrispondenza mercantile, e la seconda la istituzione di una scuola tecnica; Che il consiglio comunale di Borgomanero in seduta del 24 febbraio 1885 deliberava di chiedere l'autorizzazione a riunire i due lasciti per il mantenimento di una scuola tecnica coll'aggiunta di venticinque conferenze annue di agricoltura; Che la deputazione provinciale approvava tale riunione in sua seduta del 2 febbraio 1886; Che il ministero di agricoltura, industria e commercio, quello dell'interno e quello dell'istruzione pubblica sono essi pure, nei limiti della rispettiva competenza, favorevoli alla medesima, la quale è conforme allo spirito delle tavole di fondazione; Sentito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, per l'interno e per l'istruzione pubblica; Abbiamo decretato e decretiamo: . I due legati sopra accennati sono riuniti in un solo ente morale, pel mantenimento di una scuola tecnica in cui si diano venticinque conferenze pubbliche annue di agricoltura, salvi in ogni caso ed impregiudicati i diritti derivanti alla pubblica beneficenza dai testamenti sopra accennati della fu Luigia Brunelli Majoni, quanto alla erogazione delle eventuali eccedenze dei redditi assegnati all'insegnamento dell'agricoltura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-04-28;2658#art-1

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