Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-04-14;4461#art-1

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Art. 1 Viene abolita l'azione penale e si condonano le pene ai militari appartenenti a alla 3ª categoria, rei d'inobbedienza alle chiamate alle armi fatte solo scopo d'istruzione. — Testo vigente | Portale Normativo