Art. 1
In vigore dal 31 mag 1887
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà, della Nazione
RE D'ITALIA
Vedute le leggi veglianti sulla pubblica istruzione;
Considerando che per la convenzione passata tra il municipio di Forlì e il Governo, in data 10 dicembre 1885, è stabilito che lo stesso comune, a fin di ottenere che nella città di Forlì sia istituito un Regio Liceo, si obbliga fra le altre condizioni non solo di provvedere al locale ed a tutto il materiale scientifico e non scientifico necessario, ma di corrispondere eziandio all'erario dello Stato la somma annua di lire dodicimila (L. 12,000);
Veduto il bilancio della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1886-87;
Sulla proposta del Nostra Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Nella città di Forlì, a cominciare dal 10 maggio prossimo venturo e con le condizioni sovraccennate, è istituito un Regio Liceo da mantenersi nella forma prescritta dalla legge 13 novembre 1859, numero 3725.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 aprile 1887.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-04-03;4494#art-1