Art. 4

In vigore dal 11 mag 1887
Nessuna delle precedenti disposizioni si intenderà esecutiva a carico dello Stato, se prima il comune di Este non abbia adempiuto tutti gli obblighi da esso assunti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 aprile 1887. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-04-03;4457#art-4

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