Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-31;2479#art-1

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Art. 1 Che da' facolta' al comune di Campiglia Marittima (Pisa) di applicare nel quinquennio 1887-91 la tassa di lire tre per ogni capo del bestiame bovino. — Testo vigente | Portale Normativo