Art. 1
In vigore dal 10 apr 1887
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto che il fu David Chassagnolle, con testamento olografo del 23 settembre 1881 lasciava alla galleria degli uffizi di Firenze, perché fosse collocato nella collezione dei pittori, il ritratto di Luigi David dipinto da sè medesimo;
Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Sentito il consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
La galleria degli uffizi di Firenze è autorizzata ad accettare il quadro rappresentante il ritratto del pittore Luigi David dipinto da lui stesso.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 marzo 1887.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 22 marzo 1887.
Reg. 155. Atti del Governo a f. 109. Pellizzoli.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. D. TAJANI.
COPPINO.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-06;2459#art-1