Art. 1
In vigore dal 3 mag 1887
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri, e del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;
Veduta la domanda del municipio di Murano per la erezione in corpo morale di quell'asilo infantile e per l'approvazione del rispettivo statuto organico;
Veduto il detto statuto deliberato dal consiglio comunale di Murano;
Veduta la deliberazione 30 aprile 1886 con cui il consiglio comunale anzidetto ha proposto di invertire a favore dell'asilo infantile il lascito Natale Ongaro esistente in Murano;
Veduta la rispettiva deliberazione 6 luglio 1886 della deputazione provinciale di Venezia;
Veduta la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre dello stesso anno sulle opere pie;
Sentito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo;
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L'asilo infantile di Murano è eretto in corpo morale, e sarà amministrato da una commissione, composta dal sindaco di Murano, dall'assessore ufficiante per l'istruzione pubblica, e da altri tre membri nominati dal consiglio comunale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-03;2484#art-1