Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;4350#art-1

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Art. 1 Col quale la spesa straordinaria di lire cinque milioni, autorizzata colla legge 6 febbraio 1887, numero 4315 (Serie 3ª), e' ripartita ed inscritta ai capitoli n. 43-ter dello Stato di previsione del Ministero della Guerra e al capitolo n. 44-bis di quello della Marina per l'esercizio finanziario 1886-87. — Testo vigente | Portale Normativo