Art. 2

In vigore dal 31 mar 1887
Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori contrarie a quelle contenute nello stesso regolamento. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 febbraio 1887. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 8 marzo 1887. Reg. 155. Atti del Governo a f. 68. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI. COPPINO.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-rd-2

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