Art. 2
In vigore dal 31 mar 1887
Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori contrarie a quelle contenute nello stesso regolamento.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 febbraio 1887.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 8 marzo 1887.
Reg. 155. Atti del Governo a f. 68. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI.
COPPINO.
Storico versioni
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