Regolamento›§ 3
Art. 36
In vigore dal 31 mar 1887
Ha cura speciale dell'infermeria, assiste alle visite dei medici e dei chirurghi, veglia alla pronta spedizione dei medicinali, provvede con la maestra che vi è direttamente preposta all'assidua, amorevole ed intelligente assistenza delle inferme, e dà subito avviso della malattia ai parenti o raccomandatari di esse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2452#art-r-36