Art. 1
In vigore dal 24 mar 1887
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Viste le deliberazioni 30 dicembre 1884 e 23 ottobre 1886 colle quali il consiglio comunale di Pisa ha divisato di introdurre nell'ordinamento organico del locale orfanotrofio femminile della pia casa di carità alcune riforme consistenti:
1° nel restringere da 12 a 10 anni il limite massimo dell'età per l'ammissione delle orfane;
2° nell'abolizione dei posti a vita;
3° nel limitare da 25 a 18 anni la dimora delle alunne nel pio istituto;
4° nel ridurre da lire 352.80 a lire 200 lo ammontare di ciascuna dote da conferirsi alle orfane in occasione di matrimonio;
5° nello stabilire la caducità del diritto alla dote per quelle orfane che non prendessero stato oltre il 40° anno di età;
6° nel sostituire all'amministrazione di un soprintendente quella di un consiglio, composto di un presidente e di quattro consiglieri, conservando in via transitoria le attribuzioni del consiglio stesso all'attuale soprintendente cav. Cosimo Agostini;
Visto il disegno di statuto organico in data 28 gennaio 1887, contenente le riforme di cui sopra, da sostituirsi al regolamento organico dell'orfanotrofio femminile approvato con regio decreto 29 novembre 1863;
Viste le deliberazioni 1° dicembre 1885 e 10 dicembre 1886 della deputazione provinciale di Pisa;
Visti gli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862, n. 753 sulle opere pie;
Visto il parere favorevole del consiglio di Stato in data 7 gennaio 1887;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Sono approvate le suddivisate riforme da introdursi nell'ordinamento dell'orfanotrofio femminile della pia casa di carità in Pisa, quali risultano dal suddetto nuovo statuto organico in data 28 gennaio 1887, composto di trentaquattro articoli e cinque disposizioni transitorie, che è parimenti approvato, e sarà munito di visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 febbraio 1887.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 4 marzo 1887.
Reg. 155. Atti del Governo a f. 48. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI.
DEPRETIS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-20;2447#art-1