Art. 2
In vigore dal 15 mar 1887
La spesa per i locali, gli scaffali ed i mobili occorrenti allo stesso Archivio è a carico della provincia di Massa, giusta le deliberazioni del Consiglio provinciale in data 7 gennaio p. p. e della Deputazione provinciale in data 4 corrente febbraio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 febbraio 1887.
UMBERTO.
Depretis.
Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;4341#art-2