Art. 2

In vigore dal 15 mar 1887
La spesa per i locali, gli scaffali ed i mobili occorrenti allo stesso Archivio è a carico della provincia di Massa, giusta le deliberazioni del Consiglio provinciale in data 7 gennaio p. p. e della Deputazione provinciale in data 4 corrente febbraio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 febbraio 1887. UMBERTO. Depretis. Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;4341#art-2

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Art. 2 col quale viene istituito in Massa un Archivio di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo