RegolamentoCapo II

Art. 51

In vigore dal 8 mag 1887
L'ammonizione verbale e l'ammonizione scritta si applicano per gli atti di semplice disciplina e per negligenza allo studio. La rimozione temporanea si applica dopo tre ammonizioni scritte per il caso di grave insubordinazione. La espulsione si applica agli alunni già puniti colla rimozione temporanea, agli espulsi dall'università, ai colpevoli di mancanze all'onore o di reato comune.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-51

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