Art. 2
In vigore dal 9 mar 2017
È approvato lo statuto organico suddetto in data 10 agosto 1886, composto di trenta articoli, con che si aggiunga all'articolo 6 dopo la parola - separate - le altre - il patrimonio ed il bilancio - e all'articolo 27 l'inciso - Il tesoriere presterà cauzione idonea a guarentire il maneggio dei capitali e della rendita dell'istituto.
Detto statuto organico sarà vistato e sottoscritto dal Nostro ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 febbraio 1887.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 18 febbraio 1887.
Reg. 155. Atti del Governo a f. 9. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI.
DEPRETIS.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-06;2430#art-2