Art. 1

In vigore dal 16 mar 1887
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Viste le istanze 13 marzo, 23 giugno e 30 novembre 1886, colle quali il consiglio direttivo dell'istituto provinciale «Giuseppe Garibaldi» per la protezione dei fanciulli, fondato nella città di Mantova ad iniziativa di privati cittadini, chiede che l'istituto stesso sia legalmente riconosciuto in corpo morale e sia approvato il relativo statuto organico; Visti gli atti e documenti prodotti a corredo, da cui risulta che detto istituto ha per iscopo di proteggere i fanciulli derelitti, prestando loro, a seconda dei casi, ricovero, mantenimento, sussidi a domicilio od altri mezzi di immediata assistenza, e che pel raggiungimento di siffatto scopo la provincia ed il comune di Mantova hanno assunto l'obbligo di contribuire un assegno annuo sui loro rispettivi bilanci; Viste le deliberazioni prese a tale effetto da consiglio provinciale in adunanza del 20 settembre 1886, e dal consiglio comunale in seduta del 18 ottobre successivo; Visto il disegno dell'anzidetto statuto organico; Visto l'articolo 25 della legge 3 agosto 1862, n. 753 sulle opere pie; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'istituto provinciale Garibaldi per la protezione dei fanciulli in Mantova è eretto in corpo morale, e sarà governato in base all'accennato statuto organico, composto di ventitre articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 febbraio 1887. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 16 febbraio 1887. Reg. 155. Atti del Governo a f. 8. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI. DEPRETIS.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-06;2429#art-1

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Art. 1 Che erige in corpo morale l'istituto provinciale Garibaldi per la protezione dei fanciulli in Mantova e ne approva lo statuto organico. — Testo vigente | Portale Normativo