Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-30;4325#art-2

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Art. 2 col quale i stabilisce che durante il presente anno scolastico si tengano sessioni straordinarie di esami soltanto in pro di coloro, i quali, approvati nel 1885 e 1886 nelle materie principali per l'abilitazione all'insegnamento nei licei, ginnasi, scuole tecniche e normali, siano caduti in quelle complementari o di coltura generale — Testo vigente | Portale Normativo