Art. 2 col quale i stabilisce che durante il presente anno scolastico si tengano sessioni straordinarie di esami soltanto in pro di coloro, i quali, approvati nel 1885 e 1886 nelle materie principali per l'abilitazione all'insegnamento nei licei, ginnasi, scuole tecniche e normali, siano caduti in quelle complementari o di coltura generale — Testo vigente | Portale Normativo