Art. 1

In vigore dal 27 feb 1887
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Visto l'atto pubblico 11 ottobre 1886, rogato Gherzi, col quale la marchesa Maria Brignole-Sale, vedova del marchese Raffaele De Ferrari duca di Galliera ha modificato l'articolo 9 del precedente atto costitutivo dell'opera pia De Ferrari-Brignole-Sale in Genova in data 31 marzo 1885, approvato col Nostro decreto del 18 febbraio 1886 nel senso che due tra i tre ospedali compresi fra gli scopi dell'opera pia, e cioè quello di S. Andrea e di S. Filippo possono essere aperti nel termine più breve, rimandando l'apertura del terzo ad epoca più lontana; Vista la relativa deliberazione del consiglio amministrativo dell'opera pia in data 29 ottobre 1886; Visto il voto della deputazione provinciale in data 2 dicembre prossimo passato; Vista la legge 3 agosto 1862, n. 753; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvata la riforma come sopra proposta dalla marchesa Maria Brignole-Sale duchessa di Galliera all'articolo 9 dell'atto costitutivo dell'opera pia De Ferrari-Brignole-Sale in Genova. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 gennaio 1887. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 5 febbraio 1887. Reg. 154. Atti del Governo a f. 113. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI. DEPRETIS.
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Art. 1 Che approva una riforma all'art. 9 dell'atto costitutivo dell'opera pia De Ferrari-Brignole-Sale in Genova. — Testo vigente | Portale Normativo