Art. 1
In vigore dal 11 feb 1887
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'atto 2 dicembre 1886 a rogito Minucci notaio in Livorno, col quale venne data forma legale alla donazione fatta al comune di Livorno dal commendatore Enrico Chiellini di una collezione paletnologica, archeologica e numismatica da esso posseduta;
Vista la deliberazione 6 maggio 1886 con cui il consiglio comunale di Livorno dichiarava di accettare tale donazione, salvo le disposizioni di legge;
Vista la domanda 4 decembre 1886 fatta dal sindaco di detto comune per essere autorizzato ad accettare la donazione del comm. Chiellini;
Visto il parere favorevole del consiglio di Stato emesso nell'adunanza 9 luglio 1886;
Vista la legge 5 giugno 1850;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Il comune di Livorno è autorizzato ad accettare la donazione fattagli dal comm. Enrico Chiellini mediante atto pubblico 2 dicembre 1886 rogato Minucci.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 gennaio 1887.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 22 gennaio 1887.
Reg. 154. Atti del Governo a f. 67. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI.
COPPINO.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-09;2403#art-1