Art. 1

In vigore dal 11 feb 1887
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'atto 2 dicembre 1886 a rogito Minucci notaio in Livorno, col quale venne data forma legale alla donazione fatta al comune di Livorno dal commendatore Enrico Chiellini di una collezione paletnologica, archeologica e numismatica da esso posseduta; Vista la deliberazione 6 maggio 1886 con cui il consiglio comunale di Livorno dichiarava di accettare tale donazione, salvo le disposizioni di legge; Vista la domanda 4 decembre 1886 fatta dal sindaco di detto comune per essere autorizzato ad accettare la donazione del comm. Chiellini; Visto il parere favorevole del consiglio di Stato emesso nell'adunanza 9 luglio 1886; Vista la legge 5 giugno 1850; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il comune di Livorno è autorizzato ad accettare la donazione fattagli dal comm. Enrico Chiellini mediante atto pubblico 2 dicembre 1886 rogato Minucci. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 gennaio 1887. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 22 gennaio 1887. Reg. 154. Atti del Governo a f. 67. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI. COPPINO.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-09;2403#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Che autorizza il comune di Livorno ad accettare la donazione fattagli dal comm. E. Chiellini. — Testo vigente | Portale Normativo