Art. 1
In vigore dal 28 gen 1887
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la deliberazione in data 18 maggio 1885, con cui il consiglio comunale di Corinaldo divisò di istituire in quel comune un ospizio di mendicità pei vecchi poveri d'ambo i sessi, inabili al lavoro, e di invertire a favore dell'ospizio medesimo tutti i redditi di circa annue lire 500 appartenenti alla locale opera pia Sandreani-Mazzoleni, e lire 2000 sull'annuo reddito del monte di pietà;
Vista la deliberazione 8 dicembre 1885, analogamente presa dalla congregazione di carità di Corinaldo, amministratrice delle anzidette opere pie;
Visti gli atti di fondazione concernenti l'opera pia Sandreani-Mazzoleni ed il monte di pietà di cui sopra, in relazione alle suddivisate inversioni;
Visto il disegno di statuto organico per l'erigendo ospizio di mendicità, deliberato dall'anzidetta congregazione di carità in data 31 ottobre 1886;
Vista la deliberazione 30 aprile della deputazione provinciale di Ancona;
Visti gli articoli 23, 24 e 25 della legge 3 agosto 1862, n. 753, sulle opere pie;
Visti i pareri favorevoli del consiglio di Stato in data 7 ottobre e 26 novembre 1886;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'ospizio di mendicità pei vecchi poveri invalidi d'ambo i sessi, istituito nel comune di Corinaldo, è eretto in corpo morale, ed è autorizzata a suo favore la inversione dei redditi dell'opera pia Sandreani-Mazzoleni, e di lire 2000 annue dei redditi del locale monte di pietà.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-12-16;2388#art-1