Art. 1
In vigore dal 25 gen 1887
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Veduta l'istanza con la quale il comitato promotore dell'asilo infantile fondato in Suna, chiede l'erezione in corpo morale dell'istituto e l'approvazione dello statuto organico discusso ed adottato dall'assemblea generale dei soci azionisti;
Veduto detto statuto organico;
Veduta la deliberazione 12 aprile 1882 della deputazione provinciale di Novara;
Veduti gli altri atti corrispondenti, e ritenuto che l'asilo dispone fin d'ora di una rendita annua ordinaria di lire 1222,78 e di una straordinaria ascendente a lire 1585, ed inoltre possiede in proprio un legato di lire 200 di rendita disposto a suo favore dal fu sacerdote Pietro Rossi con testamento 21 febbraio 1885;
Veduta la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'asilo infantile come sopra fondato in Suna è eretto in corpo morale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-12-12;2383#art-1